Sez. U, Sentenza n. 9221 del 10/06/2003 (Rv. 564094 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendenti di enti pubblici non economici - Controversie relative al trattamento integrativo a carico di apposito fondo costituito dall'ente pubblico ed alimentato anche da contributi dei dipendenti - Giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto - Sussistenza - Riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo - Periodo di insorgenza della questione - Decisività - Determinazione del discrimine temporale - Riferimento alla data di emanazione dell'atto lesivo - Necessità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Le controversie promosse da dipendenti in servizio o in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato ed aventi per oggetto il trattamento integrativo erogato da tali enti in aggiunta alla pensione, essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l'ente datore di lavoro, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell'accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti, ai sensi dell'art. 45, diciassettesimo comma, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (cui ora corrisponde l'art. 69, settimo comma, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, con riferimento, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all'epoca della sua emanazione. (Nella specie, relativa a controversia promossa da dipendente dell'INPS intesa ad ottenere il trattamento pensionistico integrativo elargito da un apposito fondo, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che la situazione di incertezza e di contrasto era scaturita dalla circolare dell'11 novembre 1998 con cui il direttore generale dell'Istituto aveva escluso dal predetto trattamento i dipendenti che, come l'attore, fossero privi di determinati requisiti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)