Sez. 2, Sentenza n. 8652 del 13/04/2006 (Rv. 588467 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione da parte del prefetto - Perentorietà - Termine per la trasmissione degli atti al prefetto da parte dell'organo accertatore - Perentorietà - Esclusione - Rilevanza indiretta di tale termine nel computo del termine complessivo per l'emissione del provvedimento - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada (cui sia applicabile, "ratione temporis", la disciplina precedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 2003), qualora avverso il verbale di accertamento dell'infrazione sia stato proposto ricorso al Prefetto, il termine, previsto dall'art. 204, primo comma, del codice della strada, entro il quale questi - salvo che non ritenga di pronunziare ordinanza di archiviazione degli atti - deve emettere ordinanza-ingiunzione, è perentorio e si riferisce alla emissione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio. Non è invece perentorio, in difetto di una espressa previsione e di ragioni di ordine sistematico, il termine previsto dall'art. 203, secondo comma, dello stesso codice, per la trasmissione degli atti dal comando di polizia accertatore dell'illecito alla prefettura. Il mancato rispetto di tale termine può quindi assumere rilevanza ai fini della tempestività dell'ordinanza sanzionatoria non autonomamente, ma solo indirettamente, per effetto del cumulo tra il termine in questione e quello di cui all'art. 204 primo comma, previsto per l'emissione dell'ordinanza prefettizia.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203 com. 2, Cod. Strada art. 204 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)