Sez. 1, Sentenza n. 6164 del 03/11/1997 Cc. (dep. 28/11/1997) Rv. 208982 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Illegittimità costituzionale "in parte qua" dell'art. 294, comma primo, cod. proc. pen. - Applicabilità ai rapporti esauriti - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
Poiché la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma, pur avendo efficacia retroattiva in considerazione della sua natura "invalidante" e non abrogativa, non opera, però, con riferimento ai cosiddetti rapporti esauriti, la sentenza n. 77 del 1997 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 294, comma primo, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere, e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, non trova applicazione allorché la causa di inefficacia sopravvenuta della custodia cautelare per omesso interrogatorio sia insorta, sulla base della citata pronuncia della Corte costituzionale, in epoca successiva alla chiusura della fase procedimentale cui la medesima pronunzia si riferisce. (Fattispecie relativa a richiesta di inefficacia sopravvenuta della custodia cautelare per omesso interrogatorio, presentata da imputato sottoposto a giudizio dinanzi alla Corte d'assise).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)