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Sez. 1, Sentenza n. 6266 del 07/11/1997 Cc. (dep. 30/12/1997) Rv. 209178 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Sopravvenuta obbligatorietà dell'interrogatorio fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, per effetto della sentenza della Corte cost. n.77/1997 - Efficacia retroattiva nel caso di imputato già rinviato a giudizio - Esclusione - Regressione del procedimento alla fase precedente, in cui era stata esclusa la caducazione della misura cautelare per omesso interrogatorio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209178-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.294 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice procedente dovesse provvedere ad interrogare l'imputato posto in stato di custodia cautelare, non opera retroattivamente, nel caso in cui l'imputato sia già stato rinviato a giudizio, nè comporta - qualora il processo regredisca alla fase precedente per la ritenuta nullità del decreto che ha disposto il giudizio - l'inefficacia della decisione con la quale il giudice di detta fase, non essendo ancora intervenuta la pronuncia di incostituzionalità, aveva a suo tempo respinto la richiesta volta ad ottenere la caducazione della misura cautelare per mancata effettuazione dell'interrogatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)