Sez. 1, Sentenza n. 6696 del 27/11/1997 Cc. (dep. 30/12/1997) Rv. 209182 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Rinvio a giudizio - Sopravvenuta declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art.294 c.p.p. - Caducazione della misura cautelare ancora in atto - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
Una volta intervenuto il rinvio a giudizio dell'imputato in stato di custodia cautelare, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.294 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva l'obbligo, per il giudice procedente, di provvedere all'interrogatorio fino a che non fosse avvenuta la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento (sentenza n.77/1997 della Corte costituzionale), non può comportare - atteso l'esaurimento della fase in cui detto adempimento è funzionale a finalità di garanzia e di difesa proprie della fase medesima - la caducazione della misura tuttora in atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)