Sez. 6 - , Sentenza n. 7975 del 22/01/2020 Cc. (dep. 27/02/2020) Rv. 278456 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Intervenuta sentenza favorevole all’estradizione – Ripristino della custodia cautelare – Specifica richiesta del Ministro della giustizia – Necessità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, una volta che l'estradando sia stato rimesso in libertà per il venir meno delle esigenze cautelari, la custodia cautelare conseguente all'accoglimento della richiesta di estradizione, ex art. 704, comma 3, cod. proc. pen., richiede una specifica richiesta del Ministro della giustizia, essendo a tal fine inidonea la richiesta ministeriale originariamente formulata con la trasmissione della domanda estradizionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)