Sez. 6, Sentenza n. 47527 del 13/11/2007 Cc. (dep. 21/12/2007) Rv. 238127 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Intervenuta sentenza favorevole all'estradizione - Ripristino della custodia cautelare - Specifica richiesta del Ministro della giustizia - Necessità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, una volta che l'estradando sia stato rimesso in libertà per il venir meno delle esigenze cautelari, è necessaria una specifica richiesta del Ministro della giustizia per giustificare l'adozione della misura cautelare ex art. 704 cod.proc.pen.. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto inidonea a tal fine la richiesta ministeriale originariamente formulata con la trasmissione della domanda estradizionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)