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Sez. 6, Sentenza n. 40040 del 02/11/2010 Cc. (dep. 12/11/2010) Rv. 248528 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Intervenuta sentenza favorevole all'estradizione - Ripristino della custodia cautelare - Specifica richiesta del Ministro della giustizia - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248528-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, una volta che l'estradando sia stato rimesso in libertà per la tardività della richiesta ministeriale di mantenimento della misura custodiale, è necessaria una specifica richiesta del Ministro della giustizia per giustificare la successiva emissione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 704, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità albanesi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)