Sez. 6, Sentenza n. 40097 del 25/10/2001 Cc. (dep. 12/11/2001) Rv. 220298 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Emanazione di sentenza favorevole all'estradizione - Automatico ripristino della custodia cautelare - Esclusione - Possibilità di superamento dei termini dell'art. 714, comma 4 cod. proc. pen. - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di misure cautelari relative all'estradando, l'emanazione della sentenza favorevole all'estradizione non determina il ripristino della custodia cautelare né alcuna altra automatica conseguenza sulla libertà personale, ma consente al Ministro della giustizia di richiedere la custodia in carcere ai sensi dell'art. 704, comma 3, cod. proc. pen. ; tuttavia, la misura non può essere ripristinata se vi sia stata la rimessione in libertà per decorrenza dei termini stabiliti dall'art. 714, comma 4, cod. proc. pen., dovendosi applicare anche al procedimento di estradizione il principio stabilito dall'art. 13 della Costituzione che impone la previsione di limiti massimi alla carcerazione preventiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)