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Sez. L, Sentenza n. 4880 del 21/09/1979 (Rv. 401519 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401519-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA.*

Nel giudizio di appello secondo il nuovo rito del lavoro, la preclusione alla ammissibilita di nuovi mezzi di prova e superabile con valutazione da parte del giudice della loro indispensabilita nei casi in cui non si siano gia verificate decadenze; e la relazione novita-ammissibilita, propria del diritto comune (art 345 cod proc civ), ed intesa alla preservazione del principio di infrazionabilita del mezzo istruttorio, rimane superata nel rito speciale dalla possibilita di realizzazione effettiva, nella fase di primo grado, dei principi di oralita, concentrazione ed immediatezza, realizzazione che segna il limite funzionale al giudizio di appello, caratterizzato come giudizio di riesame, e condiziona i poteri di impulso processuale del giudice dell'impugnazione. (Conf 3114/77, mass n 386665).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)