Sez. L, Sentenza n. 3216 del 15/04/1997 (Rv. 503685 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Esclusione di uno dei superstiti - Riliquidazione della pensione - Criteri - Presupposti e limiti temporali di applicabilità del disposto ex art. 6, settimo comma, D.L. n. 463 del 1983 (cosiddetta cristallizzazione) - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
La riliquidazione della pensione di riversibilità da eseguirsi, secondo gli stessi criteri fissati per l'originaria liquidazione dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nel caso di esclusione di uno dei superstiti dal novero degli aventi diritto, non incide sui presupposti e limiti di operatività temporale del disposto dell'art. 6, comma settimo, del D.L. n. 463 del 1983 (convertito con legge n. 638 del 1983), che prevede la conservazione del trattamento pensionistico nella misura corrisposta al 30 settembre 1983 (cosiddetta cristallizzazione dell'integrazione al minimo). (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., avendo accertato una decorrenza della liquidazione dal 1 novembre del 1983, ha ritenuto la stessa assoggettata ai limiti previsti dal primo comma del citato art. 6, e quindi inapplicabile il settimo comma).
Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)