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Sez. L, Sentenza n. 7666 del 23/06/1992 (Rv. 477856 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - In genere | Esclusione di uno dei superstiti - Riliquidazione della pensione - Criteri - Interferenza sui presupposti e limiti di operatività temporale del disposto ex art. 6, settimo comma, D.L. n. 463 del 1983 - Esclusione - Conseguente applicabilità di tale disposto all'importo della pensione riliquidata con decorrenza dall'1 ottobre 1983 - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477856-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - In genere

I criteri di riliquidazione della pensione di riversibilità, ex art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nel caso di esclusione di uno dei superstiti dal novero degli aventi diritto, non interferiscono sui presupposti e limiti di operatività temporale del disposto dell'art. 6, comma settimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983), che prevede la conservazione del trattamento pensionistico nella misura corrisposta al 30 settembre 1983. Questa disposizione non può quindi trovare applicazione con riferimento all'importo della pensione riliquidata con decorrenza dall'1 ottobre 1983, non rilevando la data anteriore dell'evento in relazione al quale viene riliquidato il trattamento.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)