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Sez. L, Sentenza n. 4512 del 05/05/1999 (Rv. 526053 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità in regime di contitolarità - Integrazione al minimo di entrambe le pensioni - Cessazione della contitolarità - Diritto alla cristallizzazione della pensione di reversibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526053-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

Il titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità in regime di contitolarità il quale, in forza della norma speciale di cui all'art. 6 comma undicesimo bis della legge 11 novembre 1983 n. 638, gode dell'integrazione al minimo su entrambe le prestazioni anche successivamente al 30 settembre 1983 (in deroga alla regola generale secondo cui, dalla stessa data, la integrazione al minimo spetta una sola volta), allorché cessi la situazione di contitolarità e perda il diritto alla integrazione sulla pensione di reversibilità, non ha diritto alla cristallizzazione di quest'ultima pensione, atteso che l'integrale ricalcolo della prestazione (e non già la semplice esclusione della quota di pertinenza del perdente diritto), che si rende necessario alla cessazione della contitolarità, non consente il mantenimento dell'ammontare maturato al 30 settembre 1983.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)