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Sez. L, Sentenza n. 7281 del 06/12/1983 (Rv. 431877 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSI DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - APPLICAZIONE DELL'ART. 2103 COD. CIV. - INDEROGABILITÀ - CONSEGUENTE PREGIUDIZIO PER IL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431877-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSI DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - APPLICAZIONE DELL'ART. 2103 COD. CIV. - INDEROGABILITÀ - CONSEGUENTE PREGIUDIZIO PER IL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*

A norma dell'art. 2103 cod. civ. come modificato dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori - applicabile anche alla categoria dei dirigenti - la variazione delle mansioni in altre equivalenti è permessa solo quando non vi sia pregiudizio sotto il profilo retributivo e le nuove mansioni consentano al lavoratore l'utilizzazione ed il conseguente perfezionamento del suo corredo di nozioni, di esperienza e di perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto. Tale disposizione non consente deroghe neppure nell'ipotesi in cui la sua applicazione possa risolversi in un pregiudizio per il lavoratore, in quanto - sancendo la nullità di ogni patto contrario al fine di eliminare ogni possibilità di elusione del divieto di variazione deteriore della posizione del lavoratore, e privilegiando così l'esigenza della certezza - ha adottato uno strumento di tutela rigido, che opera in tutte le direzioni e può, quindi, in condizioni particolari, comportare anche un sacrificio per il prestatore di lavoro. (V 4189/83, mass n 429129; (V 1026/80, mass n 404484; (V 1381/78, mass n 390760).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)