Sez. L, Sentenza n. 1594 del 03/03/1983 (Rv. 426434 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - IPOTESI EX ART. 1227, SECONDO COMMA COD. CIV..*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - IPOTESI EX ART. 1227, SECONDO COMMA COD. CIV..*
Il secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., statuendo che il risarcimento non รจ dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, postula che il fatto del debitore sia la causa unica ed efficiente dell'evento dannoso e che il creditore, se non fosse rimasto inerte, avrebbe potuto eliminare o attenuare le conseguenze patrimoniali. (V 3565/80, mass n 407419; (Conf 2826/73, mass n 366396).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)