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Sez. L, Sentenza n. 1594 del 03/03/1983 (Rv. 426434 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - IPOTESI EX ART. 1227, SECONDO COMMA COD. CIV..*
Stato
decisa il 1983-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426434-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - IPOTESI EX ART. 1227, SECONDO COMMA COD. CIV..*

Il secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., statuendo che il risarcimento non รจ dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, postula che il fatto del debitore sia la causa unica ed efficiente dell'evento dannoso e che il creditore, se non fosse rimasto inerte, avrebbe potuto eliminare o attenuare le conseguenze patrimoniali. (V 3565/80, mass n 407419; (Conf 2826/73, mass n 366396).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)