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Sez. L, Sentenza n. 4854 del 01/10/1984 (Rv. 436771 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436771-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI.*

In tema di pensione d'Invalidità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 1983, dichiarativa, con immediata efficacia nei giudizi in corso, della parziale illegittimità dell'art. 10 primo comma del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, il superamento della soglia invalidante prima dell'inizio del rapporto assicurativo (cosiddetto rischio precostituito) non preclude il diritto alla pensione medesima, ove nel corso di tale rapporto sopravvenga un'ulteriore riduzione della capacità di guadagno dell'assicurato, in conseguenza di un fatto nuovo che ne aggravi la malattia, o che implichi un peggioramento delle condizioni socio-economiche rilevanti per l'utilizzo delle sue residue attitudini lavorative. (V 7182/83, mass n 431789).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)