Sez. U, Sentenza n. 4478 del 13/04/1992 (Rv. 476744 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Posizioni soggettive | Assegnatario di alloggio popolare ai sensi del d.p.r. n. 2 del 1959 come modificato dalla l. n. 231 del 1962 - Cessione in proprietà dell'alloggio - Diritto soggettivo o interesse legittimo dell'assegnatario - Configurabilità rispettiva - Condizioni - Controversie relative - Giurisdizione - Determinazione - Criteri.
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Posizioni soggettive
La qualità di assegnatario di alloggio di tipo popolare costituisce, ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, come modificato dalla legge 27 aprile 1962 n. 231, condizione necessaria, ma non sufficiente per acquisire il diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio medesimo, essendo tale diritto escluso con riguardo a quegli alloggi che, con apposito provvedimento amministrativo, vengono inclusi nella quota di riserva, conservata alla proprietà dell'ente assegnante. Ne consegue che soltanto la formazione di tale quota - rendendo individuabili gli alloggi vendibili - segna il momento del sorgere del diritto - tutelabile davanti al giudice ordinario - al relativo acquisto, mentre anteriormente la legittima aspettativa degli assegnatari a conseguire la proprietà degli alloggi occupati ha natura di mero interesse legittimo, tutelabile, anche con riguardo al corretto svolgimento del procedimento di formazione della quota di riserva, davanti al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 2 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 3, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)