diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 22806 del 06/12/2004 (Rv. 578441 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Rinunzia sottoscritta dal solo difensore privo di mandato a rinunziare - Effetti - Estinzione del processo - Esclusione - Cessazione della materia del contendere - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578441-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

Ove la dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione non sia stata sottoscritta dalla parte di persona, ma esclusivamente dal suo difensore nominato, senza che quest'ultimo risulti munito di mandato speciale a rinunziare, l'atto, siccome sprovvisto dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 390 cod. proc. civ., non appare idoneo a produrre l'effetto dell'estinzione del processo per avvenuta rinunzia, ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 390 e dell'art. 391 cod. proc. civ., ma si palesa idoneo a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso (segnatamente quando la controparte non si sia neppure costituita) e di determinare così la cessazione della materia del contendere, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)