Sez. L, Sentenza n. 2565 del 19/04/1980 (Rv. 406303 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RETROATTIVITA - INCOSTITUZIONALITA DI UNA LEGGE SUCCESSIVA ALLA COSTITUZIONE - RETROATTIVITA - FINO AL MOMENTO DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE MEDESIMA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RETROATTIVITA - INCOSTITUZIONALITA DI UNA LEGGE SUCCESSIVA ALLA COSTITUZIONE - RETROATTIVITA - FINO AL MOMENTO DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE MEDESIMA.*
Quando non si tratti di rapporti gia definiti e non siano intervenute preclusioni derivanti da giudicati, la sentenza della Corte costituzionale che dichiara l'incostituzionalita di una norma produce effetti che retroagiscono fino al momento in cui e venuto a determinarsi il contrasto della norma medesima con il precetto costituzionale e, quindi, in caso di legge successiva alla Costituzione, dallo stesso momento in cui la norma e entrata in vigore. (V 3111/79, mass n 399463).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Preleggi art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)