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Sez. L, Sentenza n. 2009 del 27/03/1984 (Rv. 434077 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO IN EPOCA PRECEDENTE LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - SENTENZA N.163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - ULTERIORE RIDUZIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434077-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO IN EPOCA PRECEDENTE LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - SENTENZA N.163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - ULTERIORE RIDUZIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10 primo comma del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (sentenza 13 giugno 1983 n. 163 della Corte costituzionale) nella parte in cui non prevede che si consideri invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla Costituzione del rapporto assicurativo e subisca un'ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso, comporta che il lavoratore, indipendentemente dal raggiungimento della soglia invalidante prima dell'inizio del rapporto assicurativo, abbia diritto alla pensione ove la sua capacità di guadagno si sia ulteriormente ridotta oltre il limite di legge e sussistano gli altri prescritti requisiti di contribuzione e di Assicurazione e ciò conformemente all'efficacia retroattiva propria delle sentenze della Corte costituzionale, anche in relazione alle situazioni di fatto ad essa anteriori e su cui non si sia ancora formato il giudicato. (V 1860/83, mass n 426704; (V 2565/80, mass n 406303; (V 3111/79, mass n 399463).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)