diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2977 del 21/10/1974 (Rv. 371421 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE - SUSSISTENZA - GIUDIZIO SULLA DANNOSITA DELLA INTERCAPEDINE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371421-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE - SUSSISTENZA - GIUDIZIO SULLA DANNOSITA DELLA INTERCAPEDINE - PRECLUSIONE.*

Una volta accertata l'inosservanza delle prescritte distanze legali tra 'costruzionì, e preclusa al giudice la valutazione della dannosita o pericolosita della intercapedine per la salubrita, l'igiene, la sicurezza dell'abitato, essendo tale valutazione operata, in via tipica ed aprioristica, dalla legge. (V 1408'73, mass n 364107).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)