Sez. 1, Sentenza n. 21109 del 07/10/2014 (Rv. 632724 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Sentenza - Omessa liquidazione delle spese giudiziali in dispositivo - Errore e/o omissione emendabile mediante la procedura di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
La sentenza che, pur correttamente statuendo sulle spese in motivazione, ne ometta, poi, la loro totale o parziale liquidazione in dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)