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Sez. 1, Sentenza n. 21109 del 07/10/2014 (Rv. 632724 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Sentenza - Omessa liquidazione delle spese giudiziali in dispositivo - Errore e/o omissione emendabile mediante la procedura di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632724-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE

La sentenza che, pur correttamente statuendo sulle spese in motivazione, ne ometta, poi, la loro totale o parziale liquidazione in dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)