Sez. L, Sentenza n. 10129 del 17/10/1990 (Rv. 469467 - 01)
ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - SOGGETTI CHIAMATI AD ADEMPIERE FUNZIONI ELETTORALI - RAPPRESENTANTI DI LISTA - INCLUSIONE - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - SUSSISTENZA.*
ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - SOGGETTI CHIAMATI AD ADEMPIERE FUNZIONI ELETTORALI - RAPPRESENTANTI DI LISTA - INCLUSIONE - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - SUSSISTENZA.*
A norma dell'art. 119 del T.U. Delle leggi elettorali, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, fra i chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali devono ritenersi compresi - ai fini dell'applicazione del trattamento ivi previsto, consistente in tre giorni di ferie retribuite - anche i rappresentanti di lista, attese la decisività dell'attribuzione anche ad essi della qualità di pubblico ufficiale e, per contro, l'equivocità dell'argomento letterale secondo cui l'espressione "chiamati" indicherebbe una designazione con effetti obbligatori. (Conf 5441/88, mass n 460051; (Conf 5264/88, mass n 459944; (Conf 5118/87, mass n 453715; (Conf 4081/87, mass n 452866).*
Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 40, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)