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Sez. U, Sentenza n. 1375 del 20/03/1978 (Rv. 390751 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - AZIENDE MUNICIPALI ESERCENTI IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - RAPPORTI DI LAVORO - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1978-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390751-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - AZIENDE MUNICIPALI ESERCENTI IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - RAPPORTI DI LAVORO - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie relative ai rapporti di lavoro con le aziende municipalizzate, perche queste, pur prive di personalita giuridica e dotate soltanto di autonomia amministrativa rispetto al comune, svolgono un'attivita economica in concorrenza con privati imprenditori o comunque secondo criteri economici privatistici. Questo principio non si applica alle controversie relative ai rapporti di lavoro con le aziende municipali esercenti il servizio di nettezza urbana, giacche questo ha un carattere di interesse pubblico a termini della legge 20 marzo 1941 n 366 e non puo costituire oggetto di attivita imprenditoriale, essendo reso a tutti i cittadini senza loro domanda e non dietro il pagamento di un corrispettivo bensi con l'imposizione di una "tassa" - accertata e riscossa con ruoli nominativi - dovuta da chiunque occupi locali nel territorio comunale. Pertanto, i rapporti di lavori dei dipendenti delle aziende per il servizio di nettezza urbana, ancorche disciplinati dalla contrattazione collettiva, non sono compresi nella disciplina degli artt 2093 cod civ e 409 n 5 cod proc civ e le relative controversie sono soggette all'esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 1, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 10, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 268 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 271, Legge 20/03/1941 num. 366 art. 27 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)