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Sez. 1, Sentenza n. 13762 del 12/06/2007 (Rv. 601007 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Società d'intermediazione mobiliare (sim) - Tutela degli investitori - Principio della doppia separazione patrimoniale - Richiesta di restituzione dei versamenti in danaro di proprietà dei clienti - Violazione parziale del principio - Confusione dei patrimoni dei singoli clienti all'interno del patrimonio separato da quello della società ed incapienza rispetto alle richieste - Conseguenze - Spettanza di mero diritto di credito "pro quota".
Stato
decisa il 2007-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601007-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

Nel caso in cui l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari da parte delle società d'intermediazione (sim), sia stata realizzata in violazione del principio della doppia separazione patrimoniale, nel senso che, pur essendo stato rispettato il principio per quel che riguarda la separazione del patrimonio della società da quello gestito per conto e nell'interesse dei clienti, non risultano essere stati separati beni e valori appartenenti a ciascuno degli investitori, la rivendica nei confronti del fallimento delle somme di danaro rispettivamente depositate ha ad oggetto un diritto di credito, e, in caso d'insufficienza dei fondi di fronte alle richieste dei vari clienti fiduciari, è accoglibile soltanto "pro quota" a causa della indistinzione e dell'incapienza del patrimonio separato.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)