Sez. 1, Sentenza n. 5383 del 11/03/2005 (Rv. 580144 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Società di intermediazione mobiliare - Fallimento della società dichiarato nella vigenza della legge n. 1 del 1991 - Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa 'ex ' D.Lgs. n. 415 del 1996 - Tutela degli investitori - Principio della cd. doppia separazione patrimoniale - Diritto dell'investitore alla restituzione dei beni affidati in gestione - Presupposti - Rispetto da parte della società della regola della separazione patrimoniale - Necessità - Violazione - Conseguenze - Spettanza all'investitore di un mero diritto di credito - Fondamento - Applicabilità dell'art. 91, D.Lgs. n. 385 del 1993.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari da parte delle società d'intermediazione mobiliare (sim) è stata disciplinata dalla legge n. 1 del 1991 stabilendo il principio della cosiddetta doppia separazione patrimoniale (separazione del patrimonio della società da quello gestito per conto e nell'interesse dei clienti, nonchè, all'interno di quest'ultimo, reciproca separazione dei beni e dei valori riferibili individualmente a ciascun cliente), ispirato dallo scopo di garantire un'efficace tutela degli investitori, soprattutto nel caso di crisi dell'intermediario, realizzata mediante la sottrazione alla liquidazione concorsuale dei beni e permettendo all'investitore l'immediato e completo recupero di quelli riconducibili al proprio patrimonio. Tuttavia, questa tutela è garantita appieno soltanto nel caso in cui il regime di separazione sia stato effettivamente rispettato, con la conseguenza che, qualora ciò non sia accaduto - sia in quanto la società abbia confuso, in tutto o in parte, il proprio patrimonio con quello dei clienti, sia in quanto abbia violato la regola della reciproca separazione dei patrimoni dei singoli clienti - l'investitore è titolare esclusivamente di un diritto di credito nei confronti dell'intermediario, che concorre con gli altri crediti vantati dai terzi nei confronti di quest'ultimo, in virtù di una regola ricavabile anche dall'art. 34, comma terzo, D.Lgs. n. 415 del 1996 (poi sostituito dall'art. 57, comma terzo, D.Lgs. n. 58 del 1998), e dal rinvio ivi contenuto all'art. 91, D.Lgs. n. 385 del 1993; queste ultime norme riguardano, inoltre, anche le sim dichiarate fallite in data anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 415 del 1996, in quanto siffatto D.Lgs. ha comportato la conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa e l'applicabilità della disciplina recata dall'art. 91, cit., che deve ritenersi "compatibile" con le regole di formazione dello stato passivo della sim che abbia operato nella vigenza della legge n. 1 del 1991, poichè esse costituiscono la naturale proiezione in ambito concorsuale del principio della doppia separazione patrimoniale già fissato dall'art. 8 di quest'ultima legge.
Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 8, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 91, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 19, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 34 com. 3, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 67, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 57 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)