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Sez. L, Sentenza n. 1588 del 03/03/1983 (Rv. 426426 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE (INPS) - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO ART. 129 DEL R.D.L. N. 1827/1935 - DIRITTO DELL'ASSICURATO AL RICONOSCIMENTO ED ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - PRESCRIZIONE DECENNALE - DIRITTO AGLI INTERESSI LEGALI - PRESCRIZIONE DECENNALE.*
Stato
decisa il 1983-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426426-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE (INPS) - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO ART. 129 DEL R.D.L. N. 1827/1935 - DIRITTO DELL'ASSICURATO AL RICONOSCIMENTO ED ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - PRESCRIZIONE DECENNALE - DIRITTO AGLI INTERESSI LEGALI - PRESCRIZIONE DECENNALE.*

L'art. 129 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, sul coordinamento legislativo della previdenza sociale, ove stabilisce che le rate di pensione non possono essere riscosse dopo cinque anni dalla loro scadenza, fissa una speciale prescrizione breve, la quale opera con esclusivo riguardo ai crediti dell'assicurato per versamenti periodici di pensione già liquidata e posta in pagamento e, pertanto, non è estensibile al diritto dell'assicurato medesimo di ottenere il riconoscimento e la liquidazione della pensione ovvero la cosiddetta riliquidazione (in ipotesi di mutamento degli originari presupposti), il quale è soggetto invece alla ordinaria prescrizione decennale con decorso dalla data della presentazione della domanda amministrativa; né a quello agli interessi legali a decorrere dalla data del provvedimento di reiezione, ovvero di scadenza del termine per la relativa pronuncia, soggetti, invece, anch'essi alla prescrizione ordinaria decennale. (Conf 4422/82, mass n 422413; (Conf 4117/81, mass n 414772; (Conf 2249/77, mass n 385971).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)