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Sez. L, Sentenza n. 2714 del 04/05/1984 (Rv. 434760 - 01)

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - CUMULO DI ASSEGNI E PENSIONI - CUMULO TRA PENSIONE INPS E PENSIONE STATALE - SALARIATI - DELLO STATO - DIVIETO DEL CUMULO EX ART. 10 DEL D.P.R. N. 20 DEL 1956 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - EFFETTI - DIRITTO AL PAGAMENTO DEI RATEI DI PENSIONE INPS SCADUTI E VERSATI ALL'ERARIO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434760-01

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - CUMULO DI ASSEGNI E PENSIONI - CUMULO TRA PENSIONE INPS E PENSIONE STATALE - SALARIATI - DELLO STATO - DIVIETO DEL CUMULO EX ART. 10 DEL D.P.R. N. 20 DEL 1956 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - EFFETTI - DIRITTO AL PAGAMENTO DEI RATEI DI PENSIONE INPS SCADUTI E VERSATI ALL'ERARIO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - APPLICABILITÀ.*

Nel caso di norma dichiarata costituzionalmente illegittima, e perciò rimossa dall'ordinamento ex tunc, la sua esistenza si rivela come un mero ostacolo di fatto ove abbia concretamente impedito l'Esercizio di un diritto e, pertanto, inidoneo ad escludere il decorso della relativa prescrizione. Consegue che - dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 117 del 1974) l'art. 10 del d.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20, nella parte in cui vieta, nei confronti dei salariati statali immessi nei ruoli anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961 n. 90 e per il tempo di cessazione dal servizio, il cumulo tra pensione INPS e pensione statale - il diritto al pagamento dei ratei di pensione INPS scaduti e versati (in forza della citata norma poi dichiarata illegittima) all'erario può essere fatto valere dal salariato, che in precedenza non abbia avanzato pretese al riguardo, solo per i ratei di pensione scaduti entro l'ultimo quinquennio, alla stregua della prescrizione al riguardo operante, che è quella breve fissata dall'art. 129, primo comma, del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 (per il quale le rate di pensione non possono essere riscosse dopo cinque anni dalla loro scadenza), e non l'ordinaria prescrizione decennale, applicabile nella diversa ipotesi di cosiddetta riliquidazione della pensione. (V 3516/83, mass n 428408, sulla seconda parte; (V 1588/83, mass n 426426, sulla seconda parte; (V 1568/70, mass n 347451, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 11/01/1956 num. 20 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)