Sez. U, Sentenza n. 3035 del 27/08/1969 (Rv. 342944 - 01)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - POTERI DELLA PA- LIMITAZIONI DI PROPRIETARI POSSESSORI - NATURA AMMINISTRATIVA- EFFETTI - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA AD INTERESSE LEGITTIMO - DISTRUZIONE DEL BENE - DIVIETO - VARIAZIONI ED ALTERAZIONI DELL'ASPETTO ESTERNO - NULLA OSTA DELLA SOPRAINTENDENZA - NECESSITA.*
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - POTERI DELLA PA- LIMITAZIONI DI PROPRIETARI POSSESSORI - NATURA AMMINISTRATIVA- EFFETTI - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA AD INTERESSE LEGITTIMO - DISTRUZIONE DEL BENE - DIVIETO - VARIAZIONI ED ALTERAZIONI DELL'ASPETTO ESTERNO - NULLA OSTA DELLA SOPRAINTENDENZA - NECESSITA.*
In virtu della legge sulla protezione delle bellezze naturali possono imporsi a carico del diritto di proprieta limitazioni di natura amministrativa con la conseguente Costituzione di un vincolo reale sui beni, e cioe con la restrizione del potere di utilizzazione e di disposizione di essi, detti vincoli, che hanno la funzione di impedire che ai beni siano apportate modificazioni in pregiudizio del particolare interesse pubblico tutelato, affievoliscono il diritto di proprieta riducendolo ad interesse legittimo. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile, che sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia compreso negli elenchi predisposti dalla apposita commissione provinciale e debitamente pubblicati, non possono distruggere il bene, ne introdurre variazioni che ne alterino l'aspetto esteriore e per converso debbono presentare i progetti dei lavori che intendono intraprendere alla sopraintendenza e richiedere, prima e indipendentemente dalla licenza edilizia, il relativo nulla osta il quale ha natura di autorizzazione amministrativa. (Conf 2205-64).*
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 1, Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)