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Sez. L, Sentenza n. 7561 del 12/10/1987 (Rv. 455504 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO DEDOTTO COME "PRIMA FACIE" ESTRANEO ALLA PREVISIONE DELL'ART. 409 COD. PROC. CIV. - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1987-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455504-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO DEDOTTO COME "PRIMA FACIE" ESTRANEO ALLA PREVISIONE DELL'ART. 409 COD. PROC. CIV. - CONSEGUENZA.*

Anche nell'ipotesi prevista dall'art. 427 cod. proc. civ. la Competenza si determina con riferimento alla domanda, e in particolare al petitum ed alla causa petendi con essa esposti, indipendentemente dalla fondatezza della domanda medesima. Pertanto, il passaggio dal rito speciale al rito ordinario, ed eventualmente la rimessione della causa ad altro giudice competente in applicazione dei criteri generali in materia, deve disporsi soltanto quando il rapporto dedotto in giudizio dall'attore si presenti prima facie estraneo alla previsione dell'art. 409 cod. proc. civ. e non anche quando tale estraneità emerga a seguito dei risultati della istruttoria, tale valutazione, alla luce anche delle eventuali eccezioni del convenuto in ordine alla natura del rapporto, attenendo al merito della pretesa, di cui può, in ipotesi, determinare il rigetto, ferma la possibilità dell'Esercizio, davanti al giudice competente, di altra Azione fondata sulla diversa qualificazione del rapporto. (V 4156/83, mass n 429109; (V 2688/83, mass n 427584; (V 5290/81, mass n 416044; (V 1405/79, mass n 397719).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)