Sez. 3, Sentenza n. 625 del 11/02/1978 (Rv. 389939 - 01)
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE - NORMATIVA CONTENUTA NEI REGOLAMENTI - EFFICACIA NELL'ORDINAMENTO STATALE - ESCLUSIONE - CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO CONCLUSO IN VIOLAZIONE DI DETTA NORMATIVA - NULLITA PER CONTRASTO CON NORMA IMPERATIVA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO - CONFIGURABILITA.*
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE - NORMATIVA CONTENUTA NEI REGOLAMENTI - EFFICACIA NELL'ORDINAMENTO STATALE - ESCLUSIONE - CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO CONCLUSO IN VIOLAZIONE DI DETTA NORMATIVA - NULLITA PER CONTRASTO CON NORMA IMPERATIVA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO - CONFIGURABILITA.*
Poiche, a termini dell'art 5 della legge 16 febbraio 1942 n 426, la potesta normativa attribuita all'ordinamento giuridico sportivo, con efficacia nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale, e limitata alla potesta regolamentare nel settore sportivo (secondo quanto si desume dall'art 5 della legge 16 febbraio 1942 n 426), la normativa contenuta nei regolamenti delle federazioni sportive - organi del CONI - la quale disciplini rapporti intersoggettivi privati e, in particolare, rapporti negoziali, non ha efficacia anche nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale. Conseguentemente, nel caso in cui una norma di un regolamento Federale sportivo vieti determinate contrattazioni fra societa sportive e tesserati, il contratto di diritto privato concluso in violazione del divieto non puo essere dichiarato nullo nello ordinamento giuridico statale, siccome contrario a norma imperativa, poiche la norma imperativa che pone il divieto e efficace solo nell'interno dell'ordinamento giuridico sportivo, nell'ambito del quale potranno essere emanati i previsti provvedimenti sanzionatori da esso previsti. (V 2228/68, mass n 334468; (V 811/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 art. 1, Legge 16/02/1942 num. 426 art. 2 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)