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Sez. L, Sentenza n. 803 del 27/01/1998 (Rv. 511978 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione - Rapporti di debito e credito - Successione "ex lege" delle Regioni - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511978-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

A seguito della soppressione delle Unità sanitarie locali, avvenuta con D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e per effetto dell'art. 6, comma primo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e dell'art. 2, comma quattordicesimo, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 si è verificata una successione "ex lege" delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle Unità sanitarie locali. (Nella specie, in applicazione dello "ius superveniens", la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la legittimazione passiva della Regione Lazio relativamente al conguaglio reclamato da medico generico convenzionato con una USL della regione sulle competenze riconosciutegli in via provvisoria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)