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Sez. 3, Sentenza n. 12746 del 17/11/1999 (Rv. 531216 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Aziende Unità Sanitarie Locali ex D.Lgs. n. 502 del 1992 - Disciplina ex art. 6 della legge n. 724 del 1994 - Effetti - Successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori di pertinenza delle soppresse Unità Sanitarie Locali - Conseguenze - Successione verificatasi in corso di causa - Soggetto legittimato ad impugnare - Regione.
Stato
decisa il 1999-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531216-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

In base all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 - che ha stabilito comma primo, che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle Aziende Unità Sanitarie Locali di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle U.S.L., dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime - è stata realizzata una successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori, già di pertinenza delle soppresse U.S.L., con la conseguenza che ove tale successione intervenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla regione, secondo i principi stabiliti dall'art. 111 cod. proc. civ. per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso e non già all'Azienda Unità Sanitaria Locale subentrata alla soppressa U.S.L..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)