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Sez. 3, Sentenza n. 2279 del 16/06/1976 (Rv. 381075 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN ORDINE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO OD OGGETTIVO DEL REATO - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - AZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTE STRADALE - PROPONIBILITA O MENO IN SEDE CIVILE.*
Stato
decisa il 1976-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381075-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN ORDINE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO OD OGGETTIVO DEL REATO - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - AZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTE STRADALE - PROPONIBILITA O MENO IN SEDE CIVILE.*

La sentenza penale di assoluzione per insufficienza di prove rende improponibile l'Azione di cui all'art 2054 cod civ soltanto quando abbia messo in dubbio l'investimento o lo scontro, la partecipazione ad esso del conducente del veicolo investitore o di uno dei veicoli scontratisi, ovvero il nesso causale fra l'investimento o lo scontro ed il danno. Invece, il dubbio sulle modalita dell'Azione o del comportamento colposo dell'imputato, ancorche prospettato sotto il profilo del caso fortuito, della forza maggiore o dell'esclusiva colpa della vittima, riguardando l'elemento soggettivo del reato, non comporta detta preclusione e lascia ferma a carico del danneggiante la presunzione sancita dall'art 2054 cod civ, la quale puo essere vinta solo dall'accertamento che egli abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. (V 3660/74, mass n 372177; (V 2048/71, mass n 352707).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 479, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)