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Sez. 2, Sentenza n. 228 del 04/02/1970 (Rv. 345045 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - PASSAGGIO DEL PRESTATORE D'OPERA DA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345045-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - PASSAGGIO DEL PRESTATORE D'OPERA DA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Il passaggio del lavoratore dalla categoria operaia a quella impiegatizia, come altre vicende del genere, non puo dar luogo al frazionamento dell'indennita, ove al mutamento della categoria non si accompagnino altri elementi (volonta di estinguere il precedente rapporto, non immediata instaurazione del nuovo) dai quali possa desumersi, per comune volonta delle parti, la novazione del vincolo. (V 2676-69, massima n 342343 2251-69, massima n 341618 2034-69, massima n 341287 877-69, massima n 339242 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)