Sez. 1, Sentenza n. 1975 del 22/02/2000 (Rv. 534213 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Cava - Valutazione indennitaria - Tipologia autonoma - Classificazione agricola o edificatoria - Esclusione - Serio ristoro in riferimento al carattere specifico del bene - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'indennizzo per l'esproprio delle cava, da considerare entità fruibile direttamente in termini di appropriazione materiale e non reversibile né rinnovabile, e dunque in un contesto di utilizzazione e consumo che sfugge alla logica che, nell'ottica dell'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, presiede alla valutazione delle aree, si sottrae alla dicotomia normativa tra suoli agricoli e suoli edificatori, e deve essere determinato in modo tale da apprestare serio ristoro per l'ablazione di un bene, attesa la sua peculiarità. (Nella specie la S.C. ha confermato, con correzione di motivazione nel senso che precede, la sentenza di merito che aveva indennizzato l'ablazione di una cava applicando il criterio del valore venale).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)