Sez. 1, Sentenza n. 6920 del 24/07/1997 (Rv. 506224 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Consorzio per aree di sviluppo industriale - Natura giuridica - Ente "dipendente" dalla Regione - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze in tema di elettorato passivo.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Un consorzio per aree di sviluppo industriale può legittimamente qualificarsi ente "dipendente", rispetto alla Regione (con conseguente configurabilità, nei confronti del suo presidente, della situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale ex art. 2, n. 1, della legge n. 154 del 1981), in presenza non di una generica potestà di indirizzo politico od amministrativo spettante all'ente territoriale, bensì di un ben più penetrante potere di ingerenza, che ponga la Regione stessa nelle condizioni di "dirigere" il consorzio, assicurandosene lo svolgimento di attività del tutto conformi alle specifiche prescrizioni impartitegli (in via generale o per ogni singolo atto), di guisa tale che l'ente dipendente si configuri come mero strumento della volontà direttiva dell'ente sovraordinato, effettivo titolare di quella funzione amministrativa curata in via meramente esecutiva dalla struttura subordinata, che risulta soggetta, in definitiva, ad un vero e proprio obbligo di adempimento dei compiti fissatigli. Di tale obbligo, peraltro, non possono ritenersi assumere rilevanza costitutiva né la circostanza dell'avvenuto trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative statali rispetto ai consorzi, né il potere regionale di approvazione di piani regolatori (nonché dei bilanci preventivi e consuntivi) redatti da questi ultimi, né, ancora, l'esistenza di finanziamenti da parte della Regione (che rileverebbero sotto il solo profilo della incompatibilità, e non anche come causa di ineleggibilità) né, infine, il potere regionale di nomina del Consiglio di amministrazione, nella ipotesi in cui non vi abbia provveduto lo stesso consorzio.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 65, Testo Unico 06/03/1978 num. 218 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)