Sez. 2, Sentenza n. 8303 del 17/09/1996 (Rv. 499626 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Consorzio di bonifica - Ente "dipendente" dalla Regione - Configurabilità - Condizioni - Presidente del Consorzio - Ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - Configurabilità - Condizioni.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Affinché un consorzio di possa considerarsi ente "dipendente" dalla Regione, con la conseguente configurabilità, nei confronti del suo presidente, della situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, secondo la previsione di cui all'art. 2, n. 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154, non è sufficiente una generica potestà di indirizzo politico od amministrativo, spettante all'ente sovraordinato, ma è necessario che questo sia titolare di un più penetrante potere di ingerenza che lo ponga in condizione di dirigere il consorzio, assicurandosi che esso agisca in conformità alle specifiche prescrizioni impartite in via generale o per ogni singolo atto, in guisa tale che l'ente dipendente si configuri come mero strumento della volontà direttiva della Regione, titolare della funzione amministrativa curata, in via esecutiva, dalla struttura subordinata, risultando questa titolare di un vero e proprio obbligo di adempiere i compiti fissatile, del quale non hanno rilevanza costitutiva né la circostanza dell'avvenuto trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative statali rispetto ai consorzi, né il potere regionale di approvazione di piani regolatori redatti da questi ultimi nonché dei bilanci preventivi e consuntivi, né l'esistenza di finanziamenti da parte della Regione (che rileverebbero solo sotto il profilo della incompatibilità e non come causa di ineleggibilità), né, infine, il potere regionale di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, nel caso in cui non vi abbia provveduto lo stesso Consorzio (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che l'ente di bonifica "Medio Brenta" vada definito come ente "dipendente" dalla Regione Veneto e che, quindi, il suo presidente si trovi in una condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale).
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)