Sez. 5, Sentenza n. 583 del 24/11/2005 Cc. (dep. 11/01/2006) Rv. 232920 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Provvedimento dichiarativo della nullità della citazione a giudizio per mancata indicazione delle circostanze da accertare mediante esame testimoniale - Abnormità - Sussistenza. .
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio sulla base del rilievo che esso non contiene l'indicazione delle circostanze da accertare attraverso l'esame dei testi di cui si chiede l'ammissione, dal momento che tale mancanza deve ritenersi produttiva soltanto della inammissibilità del mezzo di prova dedotto ma non della nullità del decreto di citazione, dovendosi questa riconoscere, secondo una corretta interpretazione dell'art. 20, comma sesto, D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, nella parte in cui esso richiama il comma secondo, lett. c), dello stesso articolo, solo nel caso in cui nel decreto faccia difetto l'indicazione della "imputazione" e delle "fonti di prova".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)