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Sez. 5, Sentenza n. 31547 del 15/06/2004 Cc. (dep. 20/07/2004) Rv. 230020 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Indicazione delle fonti di prova - Omessa indicazione dei testimoni e delle circostanze - Dichiarazione di nullità della citazione - Atto abnorme - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230020-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO

È abnorme, per lo stallo processuale che determina, il provvedimento del giudice di pace che restituisca gli atti al P.M. rilevando che la citazione è nulla in quanto priva della indicazione dei testimoni e di ogni altra fonte di prova. (La Corte ha precisato che, stante la facoltatività della audizione di eventuali testimoni, il P.M. non può essere costretto a rinunciare alla propria strategia accusatoria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 2 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)