Sez. 4, Sentenza n. 22889 del 02/03/2004 Cc. (dep. 14/05/2004) Rv. 228038 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Indicazione delle fonti di prova - Omessa indicazione dei testimoni e delle circostanze - Nullità della citazione.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO
È nulla la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, nel procedimento davanti al giudice di pace, che non contenga l'indicazione completa dei testimoni di cui si chiede l'ammissione e delle circostanze su cui deve vertere l'esame, ma si limiti a richiamare le annotazioni di servizio con l'indicazione degli agenti operanti, senza formulare alcuna espressa richiesta in relazione alla loro ammissione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)