Sez. 1, Sentenza n. 27796 del 16/12/2005 (Rv. 585875 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Responsabilità solidale ex art.6 legge n.689 del 1981 - Presupposti - Accertamento - Fattispecie - Affissione abusiva di manifesti pubblicitari.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, l'art.6 della legge n.689 del 1981 considera obbligato in solido con l'autore materiale della violazione il proprietario della cosa che servì a commetterla, nonché la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza nei suoi confronti; ne consegue che, con riferimento alla affissione di manifesti pubblicitari in violazione delle relative prescrizioni, nella specie derivanti da regolamento comunale, legittimamente dell'infrazione viene chiamata a rispondere la società proprietaria dei manifesti o titolare di un potere di direzione nei confronti del soggetto che pone in essere la condotta vietata, a nulla rilevando che quest'ultimo non sia stato identificato.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Decreto Legge 15/11/1993 num. 507 art. 12, Decreto Legge 15/11/1993 num. 507 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)