Sez. L, Sentenza n. 6155 del 20/11/1981 (Rv. 416938 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - USURA - VALUTAZIONE - CRITERI - GIUDIZIO EX POST - DIVIETO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - USURA - VALUTAZIONE - CRITERI - GIUDIZIO EX POST - DIVIETO.*
In tema di pensione d'Invalidità, la valutazione del carattere usurante di una determinata attività lavorativa deve essere effettuata dal giudice del merito non già con un giudizio ex post - escludendo così il carattere usurante sulla base della sola constatazione del non aggravamento delle condizioni di salute dell'assicurato, malgrado l'avvenuta esplicazione di quell'attività - bensì preventivamente, con riguardo all'intrinseca potenzialità dannosa dell'attività stessa. (V 5201/79, mass n 401810; (Conf 5392/78, mass n 395156).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)