Sez. L, Sentenza n. 755 del 06/02/1986 (Rv. 444297 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - CESSAZIONE DEL CARATTERE USURANTE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - CESSAZIONE DEL CARATTERE USURANTE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - RILEVANZA.*
La decisione dell'autorità giudiziaria di riconoscimento del diritto dell'assicurato alla pensione d'Invalidità, che ha natura dichiarativa e non costitutiva, fa stato rebus sic stantibus, cioè fino a quando permanga l'accertata riduzione pensionabile delle capacità di guadagno, onde non è inibito all'i.N.P.S. di revocare successivamente la pensione stessa quando muti la situazione di fatto prima esistente. Tale principio trova applicazione anche per quanto concerne l'affermazione giudiziale del carattere usurante di una determinata attività lavorativa, la quale, risolvendosi in una valutazione preventiva effettuata con riguardo alla potenziale dannosità di detta attività, è suscettibile di essere smentita in virtù di un'indagine ex post. (V 3341/83, mass n 428236; (V 6155/81, mass n 416938; (V 4936/79, mass n 401596).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)