Sez. 3, Sentenza n. 35077 del 04/07/2003 Cc. (dep. 04/09/2003) Rv. 226509 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Termine - Causa di ricusazione divenuta nota successivamente all'udienza - Conoscibilità successiva - Requisiti - Fattispecie.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
Il termine per proporre la dichiarazione di ricusazione, per fatti avvenuti nel corso dell'udienza che siano sfuggiti alla verbalizzazione o alla immediata comprensione delle parti, può essere posticipato rispetto alla chiusura dell'udienza. In tal caso, tuttavia, l'imputato ha l'onere di dimostrare di non essere stato in grado, mediante l'uso dell'ordinaria diligenza, di rilevare tempestivamente la causa di ricusazione in quanto da lui non conoscibile nel corso dell'udienza per un motivo oggettivo e specifico. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso basato sulla circostanza che il motivo di ricusazione era stato conosciuto dopo l'udienza controllando i documenti, in quanto si trattava di una soggettiva capacità di comprensione dell'imputato e non di una causa oggettiva valevole per ogni individuo mediamente diligente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)