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Sez. 1, Sentenza n. 3201 del 10/05/1983 (Rv. 428107 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROVVEDIMENTI DI NULLITÀ DEI MATRIMONI CONCORDATARI - PERVENUTI AL GIUDICE ITALIANO DOPO LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 810 DEL 1929 - APERTURA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ESECUTIVITÀ DEI DETTI PROVVEDIMENTI - ISTANZA DELLE PARTI INTERESSATE O DEL P.M. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428107-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROVVEDIMENTI DI NULLITÀ DEI MATRIMONI CONCORDATARI - PERVENUTI AL GIUDICE ITALIANO DOPO LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 810 DEL 1929 - APERTURA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ESECUTIVITÀ DEI DETTI PROVVEDIMENTI - ISTANZA DELLE PARTI INTERESSATE O DEL P.M. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Anche dopo la sentenza n. 18 del 22 gennaio 1982 della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810, limitatamente alla esecuzione data all'art. 34, comma secondo, della concordato e dell'art. 17, comma secondo, della legge 27 maggio 1929 n. 847, il procedimento giurisdizionale inteso a conferire esecutività nell'ordinamento italiano ai provvedimenti ecclesiastici di nullità dei matrimoni concordatari si svolge su impulso di ufficio da parte del giudice cui siano pervenuti, nelle debite forme, i predetti provvedimenti, al di fuori di qualsiasi iniziativa delle parti interessate o del pubblico ministero.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)