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Sez. 1, Sentenza n. 3536 del 13/06/1984 (Rv. 435539 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - IMPULSO - ANCHE D'UFFICIO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435539-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - IMPULSO - ANCHE D'UFFICIO - LEGITTIMITÀ.*

Il procedimento davanti alla Corte d'appello, per l'esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847, può essere promosso, oltre che per iniziativa di parte, anche di ufficio. Tale officiosità non si pone in contrasto con le regole processuali regolatrici dell'Esercizio delle azioni giudiziali, né con l'art. 24 Costituzione, trovando essa fondamento nella particolarità dell'oggetto del giudizio e della procedura, sempre che sia rispettato il diritto di difesa delle parti mediante il loro invito a comparire davanti al giudice prima della pronuncia dell'ordinanza in camera di consiglio. (V 332/84, mass n 432601; (V 3201/83, mass n 428107; (V 4066/82, mass n 422037; (V 6661/81, mass n 417522; (V 4101/75, mass n 378415).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)