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Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 18/03/2008 (Rv. 602216 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Danno cagionato per grave violazione di legge nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Negligenza "inescusabile" - Necessità - Nozione con riferimento all'attività interpretativa del giudice - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602216-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

I presupposti della responsabilità dello Stato per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, ai sensi dell'art 2, comma 3 lett.a), della legge n. 117 del 1988, devono ritenersi sussistenti allorquando nel corso dell'attività giurisdizionale si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero. (Nella specie la S.C., rigettando il ricorso ha escluso la responsabilità del magistrato per grave violazione di legge derivante dalla emissione di un provvedimento di sequestro ritenuto erroneo dal giudice del gravame, in quanto detto sequestro era fondato su una interpretazione estensiva del concetto di "cose pertinenti al reato", sia pure opinabile e discutibile, ma plausibile sul piano logico-giuridico).

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)