Sez. L, Sentenza n. 3768 del 02/05/1997 (Rv. 504006 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Costituzione dell'acquirente nel giudizio d'appello - Mancata estromissione dell'alienante - Ricorso per cassazione - Notificazione - Termini di impugnazione - Osservanza nei confronti dell'alienante - Sufficienza.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, se durante il giudizio di merito, non vi è stata estromissione dal giudizio dell'alienante ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione tempestivamente notificato al dante causa impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di appello anche nei confronti del successore, cui il ricorso sia stato notificato dopo il decorso del termine breve di impugnazione, in considerazione dell'assoggettamento (stabilito dall'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ.) dell'acquirente - che abbia partecipato o no al giudizio - all'efficacia della sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)