Sez. 2, Sentenza n. 6302 del 05/06/1995 (Rv. 492679 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Estromissione dell'alienante - Condizioni - Conseguenze della mancata estromissione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
In caso di alienazione del diritto controverso (art. 111 cod. proc. civ.), l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento e con il consenso delle altre parti, con la conseguenza che finché non ne sia stato estromesso, l'alienante rimane nel processo come litisconsorte necessario e la sua mancata partecipazione al giudizio di gravame determina la non integrità del contraddittorio, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio. (Nella fattispecie riguardante l'alienazione da parte di un condomino della propria unità immobiliare in pendenza di un giudizio avente ad oggetto la ripartizione delle spese condominiali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)